E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’eta’. Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di eta’ compresa tra i 6 e i 16 anni. L’istruzione obbligatoria e’ gratuita.
L’adempimento dell’obbligo scolastico e disciplinato dalle seguenti leggi:
– Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni.”.
– Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria e impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″.
– legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’eta”.
Il 1° settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 26 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 (legge finanziaria 2007).
Pertanto, a partire da tale data, tutti gli studenti usciti dalla terza media sono obbligati a prolungare il proprio percorso di istruzione per altri due anni, in un biennio di scuola superiore o, transitoriamente, nei percorsi sperimentali triennali la cui sopravvivenza è stata sancita dal comma 624 della finanziaria, fino alla messa a regime dell’obbligo di istruzione decennale.
Il nostro sistema scolastico compie così un passo molto importante per allinearsi con i sistemi di altri Paesi dell’Unione europea.
L’introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età.
Il nuovo obbligo è un passaggio obbligatorio che non ha i caratteri della terminalità né un proprio ordinamento; la sperimentazione dura due anni scolastici (2007/2008 e 2008/2009) e non modifica gli attuali ordinamenti della scuola superiore: i saperi disciplinari devono essere finalizzati al raggiungimento delle competenze indicate che devono trovare idonee forme di certificazione. Nell’anno scolastico 2008/2010, esaurita la sperimentazione, l’obbligo scolastico entrerà a regime, con la ricomposizione, in un contesto unitario, di tutti gli ordinamenti dell’istruzione.
L’elevamento dell’obbligo dell’istruzione intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze. La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.
L’obbligo di istruzione si caratterizza per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi ed indirizzi di studi.
L’obbligo formativo
L’obbligo formativo è il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
È regolato dalla Legge 144/99 art. 68 il cui obiettivo è quello di rendere i giovani capaci di definire consapevolmente il proprio progetto di vita e di muoversi nel mondo del lavoro.
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei tre percorsi possibili:
- proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica
- frequentare il sistema della formazione professionale
- iniziare il percorso di apprendistato
Durante l’assolvimento dell’obbligo la scelta operata può essere modificata in quanto i tre sistemi sono considerati equivalenti e quindi è prevista la possibilità di passare da un percorso all’altro attraverso il riconoscimento dei crediti.
L’istruzione scolastica
Una modalità per assolvere l’obbligo formativo è iscriversi ad una scuola superiore. Con l’ottenimento del titolo di studio o della qualifica professionale sarà assolto anche l’obbligo formativo.
Gli studenti che hanno compiuto i 15 anni, possono aderire a percorsi integrati, cioè realizzare il secondo ciclo di studi in alternanza scuola-lavoro con una modalità progettata, attuata e valutata dall’istituto scolastico in collaborazione con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questo percorso assicura ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze pratiche richieste dal mercato del lavoro.
La formazione professionale
I corsi di formazione professionale integrano le conoscenze scolastiche di base con conoscenze di natura tecnico-pratica, per formare figure professionali che siano facilitate all’inserimento nel mondo del lavoro.
La formazione professionale è di competenza della Regione e della Provincia che affidano la realizzazione dei corsi ad altri soggetti (enti di formazione, scuole superiori, associazioni di categoria, ecc.). La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per partecipare alle attività formative è necessario aver compiuto 15 anni.
Per ottenere una qualifica professionale valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, i percorsi di formazione professionale non possono avere durata inferiore ai due anni.
Al termine del corso i giovani sostengono un esame finale per ottenere un attestato di qualifica.
Il tirocinio o lo stage rappresentano ulteriori opportunità offerte, durante il secondo anno di corso, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Entrambi consentono l’apprendimento pratico in azienda.
L’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro che prevede contemporaneamente lavoro e formazione. Si rivolge ai giovani di età compresa tra 15 e 24 anni non compiuti.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 18 mesi, la massima di 4 anni (5 anni nel settore artigiano). Per i giovani in obbligo formativo le ore di formazione annue sono 240 finalizzate all’acquisizione di conoscenze tecnico-professionali e di competenze organizzative, relazionali, gestionali e sulla sicurezza nel luogo di lavoro.
Al termine dell’addestramento pratico e della formazione complementare, l’apprendista sostiene la prova di idoneità all’esercizio del mestiere oggetto dell’apprendistato. Il giovane che supera la prova riceve un attestato sulle competenze professionali acquisite.